INFORMAZIONI SUI CONTRIBUTI (Allegato 25) aggiornamento contenente le Modifiche esecutive in vigore dal 05/07/2023

PREMESSA:  Pubblicato sulla G.U.R.I. (Gazzetta Ufficiale) n°155 del 05/07/2023,  (pagina 52)  è entrato in vigore il D.M. 19 Aprile 2023, che ha sostanzialmente apportato alcune modifiche all’Allegato 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, per quanto attiene al pagamento dei contributi per il servizio di radioamatore.

Invitiamo tutti a leggere attentamente quanto in appreso abbiamo voluto chiarire.

Tutti i contributi per il servizio di radioamatore, d’ora in poi sarà possibile pagarli soltanto a mezzo del portale DGTS (Direzione Generale Servizi Territoriali) del MIMIT (Ministero delle Imprese e del  Made in Italy) raggiungibile al seguente link https://pagamentidgst.mimit.gov.it/ 

Abbiamo realizzato una guida per poter agevolare tutti i lettori a comprendere come funziona il portale e com’è possibile sia accedervi che espletare tutto in pochi minuti, non prima di averla letta per intero.  Cliccate al seguente link https://www.arict.it/wp-content/uploads/2025/12/Linea-Guida-per-Portale-Contributi-DGST-MIMIT-Servizio-Radioamatori-Agg.-Dic.2025.pdf   così da poterla scaricare e leggere tranquillamente.

CHI DEVE PAGARE IL CONTRIBUTO?

Tutti i radioamatori sono soggetti al pagamento del contributo, ma è necessario fare una distinzione importante:

  • CORSISTA o ESAMINANDO agli esami per il conseguimento della patente di radioamatore: dovrà versare il previsto contributo di € 25,00 per l’ammissione all’esame statale, la cui ricevuta andrà allegata durante l’istanza telematica per sostenere l’esame;

  • CHI DIVENTA RADIOAMATORE OGGI, avendo conseguito la patente, all’atto della richiesta “contestuale” del nominativo ministeriale e dell’autorizzazione generale (pratica unificata da Ottobre 2025) dovrà pagherà anticipatamente il contributo unificato “una tantum” di € 50,00 (cinquanta/00) che avrà validità fino alla scadenza decennale della propria autorizzazione generale. La ricevuta di pagamento, seguendo la linea guida sopra descritta, andrà allegata all’istanza telematica per il rilascio del predetto nominativo e dell’autorizzazione generale, pena il diniego della stessa istanza!

  • CHI E’ GIA’ RADIOAMATORE, ma con la propria Autorizzazione Generale ancora in corso di validità decennale, ovvero che sia stata rilasciata prima del Luglio 2023 (data di modifica dell’Allegato 25) e fino alla sua scadenza decennale solare (da riferirsi sempre al 31 Dicembre), continuerà a pagare la somma di € 5,00 quale contributo annuale. SOLTANTO al momento in cui dovrà procedere al rinnovo decennale della propria autorizzazione generale, e SOLO in quel momento e non prima, DOVRA’ seguire la stessa procedura del pagamento anticipato della somma di € 50,00.

 

Solo per mera curiosità e informazione, conti alla mano e fino al 2032 questa pratica annuale sarà valida, poiché il 31/12/2032 è la scadenza ultima delle autorizzazioni rilasciate nel corso dell’anno 2023.

 

RICORDIAMO che, la pratica del rinnovo, andrà effettuata “ALMENO 60 giorni prima della scadenza prevista al 31 Dicembre – quale anno solare” (come recita il nostro Codice delle Comunicazioni), il radioamatore dovrà allegare alla suddetta istanza (telematica), sia copia dei versamenti degli ultimi 10 anni nonché copia del versamento/bonifico di € 50,00 quale contributo decennale per il rinnovo che andrà a perfezionarsi per i prossimi 10 anni a seguire. Basterà, in questo caso, fare una scansione dei bollettini degli ultimi 10 anni pagati, unire detta scansione a quella delle ricevuta appena pagata per i prossimi 10 anni (versamento unico), creando un unico file PDF che andrà rinominato CONTRIBUTI.

Medesima situazione è stata introdotta anche per le “Stazioni Ripetitrici NON PRESIDIATE” (cioè i ponti radio installati in località diversa dalla propria residenza o dalla propria stazione) che pagheranno, dal primo rilascio (successivamente al Luglio 2023, quale entrata in vigore delle modifiche all’Allegato 25) il contributo di € 20,00 annuo. 

Le autorizzazioni generali delle stazioni ripetitrici rilasciate prima del Luglio 2023, non pagheranno nulla per tutta la loro durata decennale e, comunque, fino al loro ordinario rinnovo, da cui inizieranno ogni anno il pagamento del contributo pari a € 20,00 e non € 200,00 come qualcuno aveva pensato di sostenere, leggendo quel che non è scritto da nessuna parte!!

Per qualsiasi informazione, non esitate a contattarci inviandoci una Email a  segreteria@arict.it  saremo ben lieti di darVi il nostro supporto, se siete in zona, venite a trovarci negli orari e nelle giornate di apertura, basterà visionare il calendario pubblico nella home page del nostro sito.

Il nostro Ministero (M.I.M.I.T.) tramite la D.G.S.T. (Direzione Generale Servizi Territoriali) ha creato una piattaforma per il pagamento dei contributi relativi, non solo al servizio di Radioamatore, accessibile mediante SPID o CIE o semplice registrazione con User e Password. E’ stata predisposta  la linea guida per il suo utilizzo, come detto prima, cui invitiamo tutti a scaricarla e leggere prima di accederVi.

 

ATTENZIONE: sebbene lo abbiamo già ripetuto, ma in tanti dimenticano o perdono le ricevute, sappiate che, i bollettini di pagamento del contributo annuo di € 5,00 (per le condizioni previste come detto sopra) devono essere  conservati per poi essere allegati alla pratica di rinnovo, quando sarà il momento.

Abbiate cura di tenere sempre aggiornata la vostra documentazione di stazione.

Ricapitolando, i titolari di Autorizzazione Generale Classe A (unica) in corso di validità, continueranno a pagare € 5,00 (cinque/00) da versarsi, entro e non oltre il 31 Gennaio di ogni anno, fino alla scadenza decennale della stessa autorizzazione. In fase di rinnovo (procedura da effettuarsi massimo ad Ottobre dell'anno di scadenza) dovrà essere effettuato, invece, il pagamento unico decennale del contributo, con importo pari a € 50,00 (cinquanta/00).

Il versamento va effettuato entro il 31 Gennaio di ogni anno. Qualora il versamento sia eseguito in ritardo, va maggiorato dello 0,5% per ogni mese, o frazione di esso, trascorsi dal temine indicato. I pagamenti tardivi possono essere versati, al massimo, entro il 30 Giugno dell'anno di riferimento. Questi gli importi da versare in caso di ritardo nel pagamento: Febbraio € 5,03 - Marzo € 5,05 - Aprile € 5,08 - Maggio € 5,10 - Giugno € 5,13 e così via.